Il benessere e la sicurezza nei luoghi
di vita e di lavoro possono essere influenzati dagli agenti fisici
presenti nell'ambiente (Rumore, Radiazioni Ottiche, Campi
Elettromagnetici). Per questo è importante rilevare i livelli
di inquinamento elettromagnetico presenti nei punti e negli ambienti
esaminati. L’inquinamento elettromagnetico o, come spesso si dice,
“elettrosmog” è rappresentato sostanzialmente dal campo
elettrico e magnetico generato da apparecchiature elettriche ed
elettroniche presenti all’interno dei locali o nelle vicinanze
degli stessi.
L'inquinamento elettromagnetico in
ambito domestico e sui luoghi di lavoro è formato da due componenti
fondamentali:
- Campi a bassa
frequenza (ELF,
Extremely Low Frequencies) generati dalle linee elettriche, dagli
elettrodomestici, dalle attrezzature d'ufficio quali fotocopiatrici,
computer, stampanti;
- Campi a
radiofrequenza (RF),
generati da antenne trasmittenti, quali i ponti radio della telefonia
cellulare e della emittenza radiotelevisiva, così come dagli stessi
apparati cellulari (telefonini).
Per la misura dei
campi elettromagnetici a bassa frequenza si adotta come unità di
misura il Tesla,
o meglio il suo sottomultiplo microTesla
(abbreviato T)
pari ad un milionesimo di Tesla.
Per la misura dei campi elettrici a
Radiofrequenza si usa invece come unità di misura il Volt/metro
(abbreviato V/m).
Nel panorama normativo italiano, la
Legge Quadro n.36 del2001 e la successiva decretazione attuativa
(DPCM 08/07/2003) per le radiofrequenze fissa dei valori limite per
il campo elettromagnetico.
Legge
Quadro 22 febbraio 2001, n. 36 e decretazione attuativa
La Camera ha approvato in via
definitiva la legge quadro sui campi elettromagnetici (Legge
22 febbraio 2001, n. 36, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 55
del 7 marzo 2001).
La nuova legge quadro definisce:
-
limiti di esposizione - valori
che non possono mai essere superati.
-
valori di attenzione - valori da
non superare nei luoghi dove è prevista una permanenza per più di
4 ore (case, scuole ed altri luoghi adibiti a permanenze prolungate)
-
obiettivi di qualità - valori
elettromagnetici più restrittivi a cui si deve far riferimento per
il risanamento e da conseguire per la costruzione di nuovi
elettrodotti situati nei pressi di centri abitati, scuole, parchi
giochi per bambini.
Limiti
di campo elettromagnetico in Alta Frequenza:
Il
successivo decreto attuativo DPCM 8/07/2003 (Appendice 1) ha poi
fissato i seguenti tre limiti per i campi elettromagnetici generati a
frequenze comprese tra 100kHz e 300Ghz:
limite
di esposizione
|
20 V/m (*)
|
valore
d'attenzione
|
6 V/m
|
obiettivo
di qualità
|
6 V/m
|
(*)
limite
di esposizione per i c.e.m. a frequenze comprese tra 3 Mhz e 3Ghz.Per
quelle tra 100kHz e 3Mhz il limite è 60 V/m; per quelle oltre 3GHz e
fino a 300 Ghz il limite è 40V/m.
Limiti
di campo elettromagnetico in Bassa Frequenza:
Il
DPCM 8 luglio 2003 in
attuazione della Legge Quadro n,36 del 2001 ha
così fissato i limiti ai campi elettromagnetici generati
dagli elettrodotti (linee elettriche e cabine di trasformazione):
limite
di esposizione
|
100
microTesla
|
valore
d'attenzione
|
10
microTesla
|
obiettivo
di qualità
|
3
microTesla
|
Per
sorgenti non riconducibili ad elettrodotti (linee elettriche e cabine
di trasformazione MT/BT) si rimanda alla Raccomandazione CE 12 luglio
1999.
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